La pensione anticipata, sostituisce la pensione di anzianità e non prevede più un doppio canale di pensionamento costituito da un requisito contributivo minimo di 35 anni congiunto a età ed un alternativo requisito contributivo minimo di 40 anni che prescinde da quello anagrafico.
La nuova normativa prevede solo un requisito contributivo minimo slegato da requisiti anagrafici.
Il requisito contributivo minimo è più elevato rispetto a quello previsto per la pensione di anzianità e varia a seconda del sesso.
Uomini – Requisito contributivo per l’accesso alla Pensione anticipata
Nel 2012 sono richiesti 42 anni e 1 mese per gli uomini, requisito che è incrementato di un mese nel 2013 e ancora di un altro mese nel 2014. Dal 2013 si applica anche il meccanismo di adeguamento alle aspettative di vita che sommato agli adeguamenti visti sopra porta il requisito a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne.
Donne – Requisito contributivo per l’accesso alla Pensione anticipata
I nuovi requisiti riguardano sia le pensioni anticipate da liquidare nel sistema misto (lavoratori in possesso di anzianità contributiva alla data 31/12/1995), che quelle nel sistema contributivo, e si applicano indistintamente a tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap, ecc..).
Pensione anticipata: riduzione del trattamento pensionistico
Coloro che accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni è prevista l’applicazione di una riduzione percentuale del trattamento pensionistico. Tale riduzione è pari all’1% per i primi 2 anni mancanti ai 62 anni e sale al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo se si sceglie di andare in pensione con un’età inferiore a 60 anni.
Se al momento del pensionamento gli anni mancanti all’età di 62 non sono interi la percentuale di riduzione và calcolata al mese.
Il D.L. 216/2011 – legge n.14/2012 ha disposto una sospensione temporanea della penalizzazione per i lavoratori che maturano il requisito contributivo alla pensione anticipata entro il 31/12/2017.