Il Supplemento di pensione si applica anche nelle pensioni di vecchiaia, inabilità, ai superstiti e agli assegni ordinari di invalidità erogate dalla gestione separata ai lavoratori parasubordinati.
Il Decreto Ministeriale del 2 maggio 1996, n 282 prevede infatti che i contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa diano titolo ad un supplemento di pensione.
L’incremento dell’età pensionabile previsto dal D.L.n.201/2011 non assume rilievo per la liquidazione dei supplementi a carico della gestione separata essendo questi svincolati dal compimento di una particolare età anagrafica.
La liquidazione del supplemento a carico della gestione separata può essere richiesta per la prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, indipendentemente dall’età del titolare, mentre il successivo supplemento sarà in ogni caso a distanza di cinque anni dalla decorrenza del precedente
Soggetti titolari di assegno di invalidità
In questo caso la liquidazione del primo supplemento di pensione può essere effettuata dopo due anni dalla data di decorrenza dell’assegno, se il soggetto interessato ha compiuto i 57 anni di età.